14 Giu 2021
Ai fini dell’esenzione IVA (fino al 31.12.2020) e dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% (dal 2021) ex art. 124, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevista “per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, qualora la finalità sanitaria del prodotto non sia desumibile dalla natura dell’acquirente e/o del suo settore di attività, “la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti”. Il regime agevolativo è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione. Di conseguenza tutte le cessioni lungo l’intera “catena di consegna”, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, usufruiscono del regime IVA agevolato.
Dott. Emanuele Rossi